Statuto dell’Associazione Ex Alunni Leone XIII

Statuto dell'Associazione Ex Alunni Leone XIII

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Tabella dei Contenuti

Art. 1 – Costituzione

È costituita la “Associazione Ex Alunni/e dell’Istituto Leone XIII” di Milano della Compagnia di Gesù.

L’Associazione, che è autonoma nelle sue iniziative ed attività, nello spirito della Magna Charta di Loyola, aderisce alla Federazione Italiana tra le Associazioni degli Antichi Alunni ed Alunne della Compagnia di Gesù, alle Organizzazioni cittadine, nazionali ed internazionali del Movimento Ex Alunni/e delle Scuole Cattoliche.

Art. 2 – Natura e scopo

L’Associazione non ha fini di lucro; è apolitica ed apartitica e si propone:

– di perpetuare e rinnovare la formazione spirituale, culturale e civica appresa nell’Istituto;

– di agire nella società con spirito di servizio;

– di collaborare generosamente alle opere della Compagnia di Gesù.

Persegue inoltre finalità di solidarietà sociale in diversi campi quali beneficenza, formazione, sport dilettantistico, assistenza sociale e istruzione.

A tale scopo l’Associazione potrà, in particolare:

a) promuovere l’interscambio culturale tra cittadini organizzando direttamente o indirettamente meetings, conferenze e convegni di studio su problematiche sociali di rilevante attualità;

b) favorire la possibilità di confronto fra differenti realtà creando momenti e luoghi d’aggregazione;

c) propagandare le proprie attività, creare gruppi di studio, organizzare seminari, riunioni, mostre e manifestazioni;

d) favorire lo sviluppo e l’aggiornamento culturale mediante la realizzazione d’iniziative editoriali e/o cinematografiche rivolte anche nei confronti di soggetti svantaggiati da un punto di vista economico e/o sociale;

e) realizzare opere ed interventi nel sociale che acquistino rilevanza pubblica e che abbiano anche come riferimento l’assistenza ai soggetti bisognosi;

f) istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti e docenti dell’Istituto Leone XIII impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;

g) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti non commerciali ed Onlus aventi oggetto analogo al proprio.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

Essa è sottoposta al regime fiscale previsto per gli enti non commerciali dall’art. 87, comma 4, del D.P.R. 22/12/1986, n.917.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Leone XIII n. 16.

Art. 4 – Associati

Sono associati dell’Associazione tutti coloro, i quali abbiano conseguito la Maturità presso l’Istituto Leone XIII e abbiano fatto domanda di adesione.

Il Consiglio direttivo può invitare ad associarsi anche tutti coloro che abbiano frequentato l’Istituto Leone XIII e/o abbiano manifestato di aderire allo spirito dell’Associazione, dichiarando di accettare lo statuto e impegnandosi ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo decide sull’ammissione dei nuovi associati ed è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione all’interessato.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi in difformità alle finalità che si prefigge l’Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dei regolamenti e dello statuto, nonché per la nomina del Consiglio direttivo.

L’adesione all’Associazione si perfeziona con il pagamento della quota associativa; è facoltà del Consiglio direttivo nominare associati benemeriti, che non sono tenuti al versamento annuale della quota associativa.

Non è previsto alcun tetto massimo per il numero di associati.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione.

L’associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio direttivo, gli associati che:

a) siano in ritardo nel pagamento delle quote associative per più di sei mesi;

b) svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell’Associazione;

c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’associato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Gli associati che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa.

L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire associati e pur condividendo le finalità dell’associazione stessa, potranno versare un contributo periodico o “una tantum”.

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sull’attività dell’Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.

Non è previsto alcun compenso per gli associati, salvo il rimborso delle spese sostenute che siano autorizzate e debitamente documentate.

Art. 5 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

·l’Assemblea degli Associati;

·il Presidente;

·il Vice Presidente

·il Consiglio direttivo;

·il Padre Assistente;

·il Collegio dei Revisori, se nominato;

Le cariche associative sono tutte elettive.

Art. 6 – Assemblea degli associati

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

L’Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 17, ovvero in ogni tempo dal Presidente, dal Consiglio direttivo, da almeno il 10% (10 per cento) degli associati, ovvero, quando ne sia fatta richiesta, dal Collegio dei Revisori.

Essa delibera:

·sulla nomina dei membri del Consiglio direttivo avendo facoltà di nominare il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere;

·sulla nomina del Collegio dei Revisori;

·sulla revoca dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori;

·sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

·su eventuali regolamenti interni;

·sul trasferimento della sede legale dell’associazione, ma solamente all’unanimità degli associati in regola con la quota associativa;

·sull’eventuale destinazione dei risultati positivi derivanti dallo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione e sulla costituzione di fondi e riserve, oltre il Fondo di dotazione iniziale, nel corso della vita della stessa;

·su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati con lettera al Presidente da loro sottoscritta;

·su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

L’Assemblea Straordinaria è convocata in ogni tempo dal Presidente, moto proprio, o dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle Assemblee

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione, rese pubbliche con affissione nella sede sociale ed eventualmente con spedizione per lettera e/o posta elettronica e/o fax, ovvero per mezzo dell’organo ufficiale di stampa dell’Associazione e/o del sito Internet, almeno 15 giorni prima del giorno dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e dell’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L’avviso di convocazione deve essere contestualmente inviato alla Presidenza della Federazione Italiana Ex Alunni/ed alla Compagnia di Gesù.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta più della metà degli associati, in regola con la quota associativa; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile, eccezione fatta per quanto previsto nei successivi artt. 19 e 20.

E’ ammesso il voto per delega scritta apposta in calce all’avviso di convocazione, anche se il delegato è membro del Consiglio direttivo ad esclusione per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito ai compensi ed alle responsabilità dei Consiglieri; ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero da persona legalmente intervenuta designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente nomina un segretario scegliendolo anche tra i non associati, il segretario redige il verbale; è data idonea pubblicità agli Associati sulle delibere assunte, tramite l’organo ufficiale dell’Associazione.

Spetta al presidente constatare il diritto di intervento in Assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto, e, in questo caso, il Presidente provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

La partecipazione e il diritto di voto nell’Assemblea spettano a tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote annuali associative.

La quota associativa deve essere versata al Tesoriere entro il 1° marzo di ogni anno.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero compreso tra nove e ventuno membri, secondo quanto deliberato dall’Assemblea i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione e nomina, nel caso in cui non vi abbia già provveduto l’Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere; inoltre elegge il Segretario e può istituire uno o più Comitati Esecutivi nominandone i componenti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine alla bozza di rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea per la sua approvazione e in ordine al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota associativa.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate con spedizione per lettera e/o posta elettronica e/o fax almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta ovvero qualora particolari esigenze lo richiedano anche due giorni prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della seduta e dell’ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio direttivo delibera, a maggioranza dei votanti presenti, per alzata di mano. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Dalle riunioni del consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio direttivo è ammessa la partecipazione per videoconferenza purché sia garantita l’esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario per la redazione del verbale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all’Assemblea.

Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell’associazione, la promozione ed organizzazione dell’attività associativa, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci, dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.Il Consiglio direttivo può deliberare in ordine alle liti attive e passive che corrispondono all’interesse dell’Associazione. Il Consiglio direttivo può inoltre deliberare di intervenire nelle liti a sostegno dei diritti o interessi dei propri associati, di gruppi di loro o anche di singoli quando corrispondano agli scopi statutari.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo.

Art. 9 – Il Padre Assistente

Il Padre Assistente, nominato dai Superiori della Compagnia di Gesù, ha la funzione di formare lo spirito dell’Associazione ed ha il compito di tutelare l’utilizzo della denominazione e del marchio Leone XIII, avendo diritto di veto sull’utilizzo della denominazione e del marchio; ogni pubblicazione edita dall’Associazione, assieme alla firma del Presidente, recherà quindi anche quella del Padre Assistente.

Il Padre Assistente deve essere convocato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 10 – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dura in carica per tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi ed è di diritto anche Presidente del Comitato Esecutivo.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.

Art. 11 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da un minimo di due ad un massimo di quattro Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Comitato Esecutivo si riunisce per la prima volta non più tardi del quindicesimo giorno dall’elezione, su convocazione del Presidente e opera nell’ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio direttivo.

Il Comitato Esecutivo può istituire Commissioni per lo svolgimento di compiti particolari, determinandone le finalità e modalità operative, alle quali tali Commissioni dovranno attenersi. A far parte delle Commissioni potranno essere chiamati esperti anche non associati, senza diritto di voto, in numero inferiore ad un quarto dei componenti della Commissione.

Il Comitato Esecutivo cura la realizzazione e la diffusione dell’Organo Ufficiale dell’Associazione e di ogni altra pubblicazione associativa.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile; è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le norme dello Statuto e le direttive dell’Assemblea e del Consiglio.

A lui è demandato:

– la riscossione delle quote associative;

– la tenuta della contabilità dell’Associazione;

– la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all’Associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare la relativa quietanza liberatoria;

– il pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo dall’Associazione, con obbligo di chiedere relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria

Art. 13 – Collegio dei Revisori

L’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da 3 membri, eletti dall’assemblea degli associati, anche fra non associati; restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell’ Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà dell’Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I membri del Collegio dei Revisori possono ricevere, oltre rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza della loro carica, una remunerazione non superiore al compenso minimo previsto dal D.P.R. n. 645/94 e dal D.L. n. 239/95 convertito nella L. 336/95.

Art. 14 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile, cura l’invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi non fiscali ed economici, sovrintende allo svolgimento delle elezioni nell’Associazione e svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dal Consiglio direttivo e dal Presidente.

Art. 15 – Poteri di rappresentanza e firma

Il Presidente rappresenta l’Associazione davanti ai terzi ed in giudizio in tutto il territorio nazionale ed all’estero; può delegare ad un’altra persona, anche estranea all’Associazione, la rappresentanza della stessa, su delibera del Consiglio direttivo, nel caso in cui si debbano dirimere controversie.

Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli associati, previa deliberazione dell’assemblea ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; le quote associative dovranno essere versate entro il primo di marzo di ogni anno;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;

c) dai proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione;

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri Enti non commerciali od Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

Art. 17 – Bilancio

L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio dell’Associazione che sarà costituito di due parti: il conto preventivo e quello consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea per approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ovvero entro sei mesi qualora ricorrano particolari esigenze.

Art. 18 – Norme Elettorali

Le candidature alle cariche associative devono essere depositate presso la Segreteria dell’Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Segretario, con l’assistenza del Collegio dei Revisori se nominato, cura la preparazione delle liste elencando in ordine alfabetico i candidati, e cura altresì l’affissione delle medesime nella sala assembleare ed in quella ove ha sede il Seggio Elettorale.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti con un’unica votazione a scrutinio segreto. Ogni elettore potrà votare fino a nove candidati Consiglieri, eventuali voti in più determinano la nullità della scheda.

E’ eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità per il ventunesimo consigliere, l’Assemblea procederà ad un ballottaggio per alzata di mano.

L’Assemblea nomina, a maggioranza dei presenti, i membri del Seggio Elettorale, scegliendoli tra gli Associati legalmente intervenuti ad esclusione dei membri dell’uscente Consiglio direttivo oltre che dei candidati.

Il Seggio Elettorale è composto da tre membri ed è presieduto dal più anziano tra essi.

Il Presidente del Seggio, prima di consegnare le schede elettorali recanti il timbro dell’Associazione, controlla la qualità di Associato.

E’ ammessa la votazione per delega, ogni Associato può essere portatore di massimo due deleghe.

Le operazioni di voto hanno inizio immediatamente dopo l’esaurimento della discussione dell’Ordine del Giorno e terminano mezz’ora dopo, salvo che l’Assemblea non disponga diversamente; al termine dello spoglio il Presidente del Seggio Elettorale proclama gli eletti.

Il Presidente del Seggio Elettorale quindi compila e sottoscrive il verbale delle operazioni che deve contenere il luogo, il giorno e l’ora d’insediamento, la composizione dello stesso, il numero dei votanti, i voti validi riportati dai candidati, anche a seguito di ballottaggio, le eventuali contestazioni e l’ora di chiusura delle operazioni.

Il Presidente del Seggio rimette gli atti così formati al primo degli eletti che convoca entro 15 giorni successivi il nuovo Consiglio informando gli interessati dell’avvenuta elezione.

Art. 19 – Scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dall’art. 27 c.c. ovvero per delibera dell’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei tre quarti degli Associati, in regola con la quota associativa, sia in prima che in seconda convocazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza di un minimo del 30% degli associati in regola con la quota associativa, con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in regola con la quota associativa, divengono immediatamente esecutive. Lo scopo dell’Associazione non è in alcun modo modificabile.

Art. 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri, da nominarsi tra gli associati, uno per ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti e nel caso di disaccordo del Padre Assistente.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.